AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI – Anno 2023

Art. 26 – Agevolazioni art. 1 comma 660 legge 147/2013

1. La tariffa è ridotta individualmente in ragione del 50% della parte variabile per i nuclei familiari il cui reddito ISEE non sia superiore ad € 5.000,00.

2. La tariffa è ridotta individualmente in ragione del 50% della parte variabile per i nuclei familiari composti esclusivamente da anziani di età superiore a 70 anni, il cui reddito complessivo, con esclusione di eventuali indennità di accompagno, non sia superiore al doppio della pensione minima. La riduzione si applica su richiesta annuale.

3. La tariffa è ridotta individualmente in ragione del 40% della parte variabile per i nuclei familiari comprensivi di un membro con invalidità grave percettore di indennità di accompagno, il cui reddito ISE non sia superiore ad € 35.000,00. La riduzione si applica dall’anno di presentazione della relativa istanza. La riduzione si applica su richiesta annuale.

4. La tariffa è ridotta del 40% della parte variabile in favore dei nuclei familiari che abbiano subito un significativo cambiamento nella posizione lavorativa da parte di almeno uno dei componenti il nucleo familiare per licenziamento incolpevole e alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta siano fruitori di cassa integrazione guadagni o mobilità o abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell’anno precedente. In tal caso l’ISEE corrente del nucleo deve risultare non superiore a € 5.000,00;

5. La tariffa è ridotta in ragione del 40% della parte variabile per i pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machine presenti nei propri locali, a condizione che le stesse risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2014 e che le medesime siano definitivamente dismesse. Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono applicabili alle pertinenze della unità principale.

7. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non vengono concesse se il contribuente non è in regola con il versamento del tributo degli anni precedenti.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di efficacia dal momento in cui sarà assicurato agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate secondo le modalità ed alle condizioni definite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.