ART. 31 Regolamento Comunale per la disciplina della TARI
Il tributo comunale è riscosso direttamente dal Comune oppure affidata mediante convenzione con Agenzia delle Entrate Riscossione
Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’ art. 17 D.Lgs 241/1997) ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale come previsto dall’art. 1 comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 o tramite PAGO PA
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate bimestrali, scadenti 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto e 5 dicembre di ogni anno o in unica soluzione entro il 16 del mese di giugno). Per l’anno 2021 le scadenze previste sono : 30 giugno -31 agosto – 31 ottobre e 31 dicembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo quanto stabilito dall’art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011. A tal fine si stabilisce che l’ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento sono determinate nella misura complessiva del 75% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell’anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell’anno di competenza del tributo. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego di modello F24 deve essere operato per ogni codice tributo. La Giunta Comunale può stabilire il differimento, la proroga, la modifica dei termini di versamento indicati in precedenza, in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora. Il Comune in alternativa può provvedere alla notifica, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata di un unico atto “Avviso di sollecito/accertamento”.